Da oggi è possibile richiedere online il prospetto informativo per la rottamazione-quinquies degli enti territoriali. Il servizio è disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e consente di individuare i debiti che possono essere “rottamati” e le modalità per presentare la domanda di adesione. La rottamazione-quinquies riguarda i contribuenti con debiti verso gli enti che hanno comunicato ad Agenzia delle entrate-Riscossione il provvedimento di applicazione della definizione agevolata alle proprie entrate.
Il prospetto informativo contiene l’elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l’importo delle somme dovute per la definizione agevolata. È possibile richiederlo online con le credenziali di accesso di Agenzia delle Entrate o con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, oppure compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)” e allegando la documentazione di riconoscimento.
La rottamazione-quinquies si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e non riguarda i tributi locali gestiti in proprio o affidati a concessionari privati. È possibile pagare in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali, di pari ammontare. La definizione agevolata risulterà inefficace in caso di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata o di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
Il decreto legge n. 38/2026 ha previsto l’estensione della rottamazione-quinquies anche a tutti i debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora e l’aggio.
L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato di un apposito provvedimento pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026. Sono ammessi alla rottamazione-quinquies delle entrate locali anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.
Fonte: https://www.corrieresalentino.it/2026/10/al-via-la-rottamazione-quinquies-degli-enti-territoriali/



