La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che restare all’interno di una casa popolare dopo l’annullamento dell’assegnazione in capo al precedente inquilino non costituisce il reato di invasione di edifici, ma configura un mero illecito civile di occupazione senza titolo. Questa decisione risale all’ordinanza n. 27461 del 21 ottobre 2026.
La storia della vicenda
La vicenda riguarda una coppia di coniugi che aveva occupato un alloggio di edilizia residenziale pubblica d’intesa con l’assegnatario. Successivamente, l’assegnazione a quest’ultimo era stata annullata in quanto l’uomo risultava già titolare di un altro immobile popolare. Di conseguenza, l’assegnatario aveva smesso di pagare i canoni e la coppia aveva continuato a occupare l’appartamento senza un titolo formale.
La sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione ha giudicato fondati i motivi del ricorso dei coniugi, chiarendo i confini tra rilevanza penale e civile della condotta. Il reato di cui all’articolo 633 del Codice Penale punisce infatti l’arbitraria immissione dall’esterno nella sfera di possesso altrui. Nel caso di specie, mancando l’introduzione abusiva iniziale (essendo i coniugi entrati legittimamente d’accordo con il dante causa) e mancando il dolo, la successiva detenzione dell’immobile non può essere considerata ‘invasione’. Questa distinzione ha prodotto un effetto determinante sul calcolo della prescrizione del credito risarcitorio vantato dall’agenzia pubblica per la gestione degli alloggi.
La Corte d’appello aveva applicato il termine di prescrizione più lungo previsto per i fatti che integrano un reato (ex art. 2947, comma 3, c.c.). Esclusa la natura penale dell’illecito, il diritto al risarcimento torna a essere soggetto alla prescrizione ordinaria. Poiché il primo atto interruttivo (la citazione di primo grado) è stato notificato il 26 marzo 2013, il credito dell’ente pubblico deve essere dichiarato prescritto per tutte le mensilità anteriori al 26 marzo 2008, e non solo fino al 2007 come erroneamente stabilito nel precedente grado di giudizio.



