La sentenza del Tribunale del Lavoro di Lecce, emessa il 16 aprile scorso, ha rigettato il ricorso di una dipendente della ASL Lecce che aveva lamentato una serie di comportamenti illegittimi da parte dell’Azienda Sanitaria in seguito al mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti-Covid. La donna aveva chiesto un risarcimento danni di circa 50mila euro.
Il giudice Claudia M. A. Catalano ha richiamato la normativa all’epoca vigente, che prevedeva l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, con esonero solo in caso di “accertato pericolo per la salute” documentato da specifica certificazione medica, assente nel caso in questione.
Il Tribunale ha ritenuto che l’Azienda Sanitaria abbia agito correttamente, tentando di riallocare la dipendente in mansioni compatibili e sospendendola solo quando non era possibile altra soluzione. Non sono stati ravvisati comportamenti discriminatori o vessatori da parte dell’azienda.
Il Tribunale ha rigettato tutte le richieste di risarcimento danni avanzate dalla ricorrente, ritenendo che non vi fosse prova di comportamenti illeciti da parte dell’ASL e che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fosse legittima.


